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Martedì 14 Giugno 2011 16:03
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Sanità e Servizi Sociali/Servizi socio-assistenziali
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Effetti della bocciatura europea del reato di clandestinità : la sentenza della Corte di Giustizia vale anche per il passato?
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sentenza T.A.R. Piemonte - Torino n. 475 del 09/05/2011
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Il primato del diritto comunitario e il principio della successione delle leggi penali impediscono che il reato di clandestinità , ormai bocciato dalla Corte di Giustizia Europea, possa esser posto a fondamento di atti di diniego di permesso di soggiorno, anche se precedenti alla sentenza della Corte
1. Unione europea - Istituzioni - Corte di giustizia - Effetto retroattivo di una sentenza - Sussistenza - Ratio - Conseguenze
2. Lavoro - Lavoratori extracomunitari - Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare sulla base di una norma incompatibile con il diritto comunitario - Illegittimità - Sussiste - Ragioni
1. Considerato che il principio del primato del diritto comunitario prevale sull'autorità di cosa giudicata (anche se con solo riguardo al giudicato esterno) (1) e che una sentenza della Corte di Giustizia su questione pregiudiziale - avendo valore non costitutivo bensì dichiarativo - produce i suoi effetti dalla data di entrata in vigore della norma interpretata (2), un organo amministrativo nazionale deve applicare la norma comunitaria nell'interpretazione datane in una sentenza della Corte di giustizia anche a rapporti giuridici sorti prima del momento in cui tale sentenza è stata resa. Tuttavia, il principio della certezza del diritto comporta, tuttavia, che un organo amministrativo non è, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo (2).
(1) C.G.E., sez. II, 3-9-2009 n. 2.
(2) C.G.E., grande sezione, 12-2-2008 n. 2.
2. Un decreto di rigetto di un'istanza di emersione dal lavoro irregolare, adottato sul presupposto di una condanna irrogata per un reato previsto da una norma ritenuta incompatibile col diritto comunitario è illegittimo, in virtù non solo del principio del primato del diritto comunitario, ma anche del principio della successione delle leggi penali, per il quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e se vi è stata una condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti.
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N.
475/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 472 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2011, proposto da:
I. B., rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Sonia Bortolaso, con domicilio eletto presso E. P. in
Torino, via
...omissis...;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in
Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare prot. n. P-NO/L/N/2009/100863 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Novara e notificato il 26.01.2011, nonchè di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso si chiede l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare prot. n. P-NO/L/N/2009/100863 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Novara e notificato il 26.01.2011, nonchè di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
L'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso ed alla camera di consiglio del 4 maggio 2011 fissata per la trattazione della domanda cautelare la causa è stata trattenuta per la decisione sussistendone i presupposti processuali.
Ritenuto che il ricorso merita accoglimento in quanto la condanna penale in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 14 co. 5-ter del D.Lgs. n. 286/98, anche quando fosse riconducibile al novero delle condanne ostative all'emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1-ter co. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in legge n. 102/09, non può essere posta a fondamento di un atto di diniego del permesso di soggiorno;
Considerato, infatti, che con riguardo al delitto di cui al citato art. 14 co. 5-ter, con la sentenza della Corte di giustizia CE del 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, si è ritenuto che "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo";
Considerato che per garantire in modo effettivo l'applicazione delle norme comunitarie i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare la norma interna che sancisce l'autorità di cosa giudicata, anche se con solo riguardo al giudicato esterno (Corte giustizia CE, sez. II, 03 settembre 2009, n. 2) e che l'interpretazione del diritto comunitario affermata dalla Corte di Giustizia Ce, nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 234 Ce, chiarisce e precisa il significato e la portata che la disciplina avrebbe dovuto assumere sin dal momento della sua entrata in vigore. Una sentenza su questione pregiudiziale ha perciò valore non costitutivo bensì dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (Corte giustizia CE, grande sezione, 12 febbraio 2008, n. 2);
Ritenuto che gli effetti delle pronunce a titolo pregiudiziale retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma interpretata, conseguentemente un organo amministrativo nazionale deve applicare la norma comunitaria nell'interpretazione datane in una sentenza della Corte di giustizia anche a rapporti giuridici sorti prima del momento in cui tale sentenza è stata resa. Il principio della certezza del diritto comporta, tuttavia, che un organo amministrativo non è, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo (Corte giustizia CE, grande sezione, 12 febbraio 2008, n. 2);
Ritenuto che l'interpretazione del diritto comunitario affermata dalla Corte di Giustizia Ce, nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 234 Ce, chiarisce e precisa il significato e la portata che la disciplina avrebbe dovuto assumere sin dal momento della sua entrata in vigore; una sentenza su questione pregiudiziale ha perciò valore non costitutivo bensì dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (Corte giustizia CE, grande sezione, 12 febbraio 2008, n. 2) e poiché gli effetti delle pronunce a titolo pregiudiziale retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma interpretata, un organo amministrativo nazionale deve applicare la norma comunitaria nell'interpretazione datane in una sentenza della Corte di giustizia anche a rapporti giuridici sorti prima del momento in cui tale sentenza è stata resa. Il principio della certezza del diritto comporta, tuttavia, che un organo amministrativo non è, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo (Corte giustizia CE, grande sezione, 12 febbraio 2008, n. 2);
Ritenuto che l'art. 2 del Codice Penale (Successione di leggi penali) nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali;
Ritenuto che l'atto impugnato è stato adottato illegittimamente sul presupposto della condanna irrogata per reato previsto da norma nazionale ritenuta incompatibile con il diritto comunitario, il ricorso va accolto e l'atto impugnato va conseguentemente annullato;
In considerazione della novità delle questioni oggetto del giudizio sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Torino nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Vincenzo Salamone
IL REFERENDARIO
Manuela Sinigoi
IL REFERENDARIO
Antonino Masaracchia
Â
Depositata in Segreteria il 9 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)